1. Ai fini della prevenzione del fenomeno del randagismo e del controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite, il Ministero della salute, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, procede annualmente all'approvazione di un piano nazionale di sterilizzazione degli animali di affezione, di seguito denominato «piano», destinato a finanziare le spese sostenute per sottoporre a tale intervento gli animali ricoverati nei canili sanitari e nei canili rifugio o detenuti dai privati.
2. Il piano è approvato dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro il 28 febbraio di ciascun anno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Sulla base dei dati trasmessi dalle regioni, il piano individua le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo, stabilisce i criteri per l'assegnazione delle risorse stanziate a valere sul fondo di cui al comma 5 e procede al riparto delle risorse disponibili tra le regioni, sulla base delle priorità emerse.
4. Il Ministero della salute, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e degli obiettivi annualmente perseguiti, può riservare parte del fondo di cui al comma 5 a misure finanziarie di sostegno alle campagne di sterilizzazione degli animali di affezione rivolte ai proprietari privati.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute cui è attribuita una